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Nuove disposizioni penali per la combustione dei rifiuti

combustioniL'art. 3, comma 1, del decreto legge 10 dicembre 2013 n. 136 coordinato con la legge di conversione 6 febbraio 2014, n. 6, sotto il titolo "Combustione illecita di rifiuti", prevede che nel D.lgs 152/06 venga aggiunto l'art. 256 bis nel quale vengono configurati tre nuovi reati: la combustione illecita di rifiuti, la combustione illecita di rifiuti pericolosi e l'abbandono, il deposito incontrollato, la raccolta, il trasporto la spedizione o comunque la gestione senza autorizzazione di rifiuti in funzione della successiva combustione illecita.

Una specifica eccezione è prevista dal comma 6. Esso, infatti, sancisce che, in caso di combustione di rifiuti vegetali, provenienti da aree verdi quali giardini, parchi ed aree cimiteriali, non si applichino le pene previste dai nuovi delitti, bensì le sanzioni previste dall'art. 255 per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti. Tale formulazione, tuttavia, non riguardava i rifiuti agricoli, paglia, sfalci potature ecc. e per evitare dubbi e sanzioni eccessive, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116, da un lato ha aggiunto all'art. 182 (Smaltimento dei rifiuti) il comma 6 bis:
"Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori ai tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM 10)."

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