Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 7 Gennaio 2002

 

SEZIONE I
PRINCIPI E FUNZIONI

Articolo 1 - Principi
1. Il Comune di Canale Monterano, nell’ambito della sua autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria, è impegnato a promuovere lo sviluppo sociale ed economico della comunità che rappresenta, e in particolare a:
a) superare gli squilibri sociali, garantire i diritti dei soggetti svantaggiati, riconoscere il ruolo sociale delle donne, sostenere le libere forme associative;
b) incentivare i settori produttivi;
c) tutelare e recuperare l’ambiente e il patrimonio storico/culturale;
d) favorire la partecipazione, garantire la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi, alle strutture ed ai servizi dell’ente;
e) promuovere ed incentivare il turismo;
f) favorire l’assistenza e l’integrazione sociale delle persone portatrici di handicap.

Articolo 2 - Funzioni
1. Il Comune di Canale Monterano svolge funzioni amministrative proprie e funzioni attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione, nei limiti stabiliti nella Costituzione e secondo i principi della legge e del presente Statuto.
2. Per l'esercizio di funzioni proprie e delegate in ambiti territoriali sovracomunali, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
4. E’ impegnato, anche attraverso l'adesione ad organismi nazionali ed internazionali, alla costruzione della Federazione Europea nella democrazia e nella pace.
5. Svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 3 - Territorio, stemma e gonfalone
1. Il territorio comunale si estende per Kmq.36,89 ed è delimitato, da nord in senso orario, come segue: Oriolo Romano, Manziana, Tolfa, Blera e Vejano.
2. Il territorio comunale è diviso in 6 contrade così denominate: Carraiola, Casenove, Castagno, Centro, Montevirginio e Stigliano.
3. La foggia dello stemma e del gonfalone è la seguente:
a) stemma: uno scudo sannitico sovrastato da una corona municipale e incorniciato da due rami di quercia e di alloro. All’interno dello scudo sono raffigurati tre colli su sfondo azzurro su cui si ergono tre spighe di grano d’oro. Lo stemma fu approvato con DPCM del 3 maggio 1949. Le caratteristiche dello stemma sono riportate nei sigilli comunali.
b) gonfalone: il gonfalone è depositato presso la casa comunale. Realizzato su uno sfondo per metà giallo e metà blu; in esso è rappresentato lo stemma comunale come sopra descritto
4. Il loro uso può disciplinarsi mediante apposito regolamento.

Articolo 4 - Albo pretorio
1. La giunta comunale destina un apposito spazio ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti e la pubblicità legale e stabilisce le modalità di affissione degli atti garantendo la loro lettura integrale e la facilità di accesso.

Articolo 5 - Pari opportunità
1. Negli organi collegiali del Comune (consiglio, giunta, Commissioni, Comitati, Consulte, ecc.) e
negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune è garantita la presenza di entrambi i sessi.

SEZIONE II
ORGANI DEL COMUNE

Articolo 6 - Organi politici
1. Sono organi politici del Comune: il consiglio, la giunta e il Sindaco.

Articolo 7 - Il consiglio comunale. Composizione
1. Il consiglio comunale è organo collegiale di indirizzo e controllo eletto contestualmente all’elezione del Sindaco, secondo le disposizioni della legge.
2. E’ composto dal Sindaco e dal numero di consiglieri stabilito dall’art. 37 D.Lgs. n.267/2000 e dura in carica per un periodo di cinque anni.
3. Alla scadenza del mandato, rimane in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 8 - Funzionamento del consiglio
1. L'attività del consiglio e delle commissioni consiliari è disciplinata dal regolamento
2. La prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco fino all’elezione del presidente del consiglio. Il consiglio è convocato, presieduto e diretto dal presidente del consiglio, al quale sono attribuiti altresì i poteri di direzione di ogni altra attività del consiglio. Il presidente del consiglio è eletto nel suo seno a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nella prima seduta del consiglio successiva alle elezioni, dopo la convalida degli eletti, o in altra seduta successiva. Le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.
3. Quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, il consiglio è convocato, in un termine non superiore a venti giorni, con all'ordine del giorno le questioni richieste, rientranti nelle competenze del consiglio. I richiedenti allegano alla richiesta il testo della proposta di deliberazione o della mozione da discutere.
4. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento.
5. Il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni, la formazione, la pubblicità dei lavori, la costituzione di commissioni speciali di indagine.
7. Nel dibattito consiliare è assicurato alle opposizioni un tempo complessivo necessario per lo svolgimento dei propri interventi. In tutti gli organismi di promanazione consiliare e in ogni altra attività del consiglio è garantita la presenza delle minoranze, alle quali spetta la presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia.

Articolo 9 - Sessioni del consiglio
1. Le sessioni consiliari sono urgenti, quando la deliberazione è ritenuta indifferibile.
2. Le modalità e i termini di convocazione sono definiti dal regolamento.

Articolo 10 - Competenze del consiglio
1. Al consiglio comunale spettano le attribuzioni e competenze di cui all'art.42 del D.Lgs. n.267/2000, nonché quelle previste dalle leggi statali e regionali, e tutte quelle specificate nel regolamento.

Articolo 11 - Linee programmatiche
1. Entro 15 giorni dalla prima seduta del consiglio, il Sindaco, acquisito il parere della giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.
2. Il consiglio comunale è chiamato, in sede di discussione, a definire le linee relativamente all’attività di propria competenza.
3. Il documento, dopo la discussione, è sottoposto all’approvazione del consiglio, il quale si esprime con voto palese a maggioranza semplice.
4. Con periodicità quadrimestrale il consiglio partecipa alla verifica ed all’adeguamento delle linee programmatiche.

Articolo 12 - Partecipazione dei Consiglieri
1. All’inizio del mandato ogni consigliere è tenuto a comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi. Analogo adempimento è effettuato alla fine del mandato.
2. I Consiglieri Comunali percepiscono un gettone di presenza per il tempo effettivamente utilizzato per l’espletamento del mandato, fermo restando che l’ammontare mensile del compenso non può superare in nessun caso la percentuale di un terzo dell’indennità prevista per il Sindaco. L’interessato può richiedere, nei casi stabiliti dal regolamento, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione.
3. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Ai gruppi consiliari è assicurata, per l'esercizio delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, spazi e supporti tecnici.
4. Nel caso della mancata partecipazione ai lavori del consiglio, la decadenza si determina per l’assenza a tre sedute consiliari consecutive o a 10 complessive, salvo che sia stata documentata l’impossibilità a parteciparvi. Il segretario comunale, d’ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, contesta la circostanza al Consigliere, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i quindici giorni successivi il consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata nella segreteria e notificata all’interessato entro i cinque giorni successivi.

Articolo 13 - Attività ispettiva, commissione di controllo e commissioni di indagine
1. I consiglieri possono presentare al Sindaco e alla giunta interrogazioni e altre istanze di sindacato ispettivo, alle quali il Sindaco o l'assessore competente sono tenuti a rispondere, entro trenta giorni. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento.
2. È istituita la commissione avente funzioni di controllo ai sensi dell’art. 44 D.Lgs. n.267/2000 la cui presidenza è attribuita alle opposizioni.
3. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d’indagine e conoscitive sull'attività della Amministrazione o consulte per l’approfondimento di temi di particolare rilevanza sociale.
4. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento.

Articolo 14 - Il Sindaco
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni della legge. Il monocratico del Comune e lo rappresenta ufficialmente.
2. La durata e le limitazioni del mandato sono regolamentate come da art. 51 D.Lgs. n.267/2000.
3. Nell’esercizio esterno delle sue prerogative, indossa a tracolla la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, che costituisce il suo distintivo.
4. Il Sindaco, quale capo dell’Amministrazione:
a) esercita le funzioni locali attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'esecuzione degli atti del Comune;
b) nomina il Segretario comunale;
c) nomina il Direttore generale, nel caso sia stata approvata la convenzione di cui all'articolo 108, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 ovvero ne attribuisce le funzioni al segretario comunale;
d) nomina i componenti della giunta;
e) convoca e presiede la giunta;
f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;
g) è preposto alla riservatezza degli atti del Comune, dei quali può vietare l’esibizione, previa sua temporanea e motivata dichiarazione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese;
h) coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, di intesa con il prefetto, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
i) promuove gli accordi di programma, convoca la conferenza per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, presiede il collegio di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo;
5. Il Sindaco è ufficiale di Governo e in tale veste:
a) svolge i servizi di spettanza statale e, in particolare, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al comune, e, in particolare, alla emanazione degli atti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica; allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto;
c) adotta i provvedimenti contingibili e urgenti;
d) ha competenza in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del DPR 6 febbraio 1981, n. 66;
e) è autorità locale di P. S.;
f) è ufficiale di polizia giudiziaria.

Articolo 15 - Nomina e revoca dei rappresentanti
1. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, consorzi e società spetta al Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, salvo riserva del Consiglio stesso, nei casi in cui la rappresentanza sia espressione diretta del Consiglio.
2. Quando le nomine e le designazioni spettano al Consiglio comunale, la deliberazione è adottata a scrutinio segreto, col metodo del voto limitato.
3. I rappresentanti del Comune possono essere revocati solo per gravi violazioni di legge o persistente contrasto rispetto agli indirizzi del Comune. La revoca è disposta dal Sindaco o dal Consiglio comunale, in ragione della competenza nella nomina. Quando provvede il Consiglio, è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Articolo 16 - Vicende della carica del Sindaco
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Sino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Articolo 17 - Vice Sindaco
1. Il Vice Sindaco, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell’articolo 59 del medesimo decreto legislativo.

Articolo 18 - Giunta comunale
1. La giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a 4.
2. Il Sindaco, entro 10 giorni dalla sua elezione, nomina gli assessori, tra cui un Vice Sindaco. Gli assessori possono essere scelti anche tra i cittadini non facenti parte del consiglio, fino ad un massimo di due, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
3. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. L'eventuale nomina è nulla.
4. I componenti la giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
5. Della nomina della giunta, il Sindaco dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
6. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio entro dieci giorni dalla revoca e comunque nella prima seduta successiva del consiglio comunale. Contestualmente alla revoca il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.
7. La giunta è convocata, presieduta e diretta dal Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali adottate in sedute segrete.
8. Il funzionamento della giunta è disciplinato dal regolamento.

Articolo 19 - Competenza della giunta
1. La giunta compie gli atti di governo non riservati dalla legge al consiglio e non rientranti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei responsabili dei Servizi. Inoltre:
a) esprime il proprio parere sulla relazione del Sindaco al consiglio, da tenere entro 10 giorni dalla prima seduta del consiglio, sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato;
b) collabora con il Sindaco nel governo del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio;
c) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
d) adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
2. La giunta può sottoporre, di propria iniziativa, ogni altra deliberazione dell’ente all'esame dell'organo di controllo ai sensi dell’articolo 127, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000.
3. Nella sua attività la giunta può avvalersi delle commissioni consiliari.
4. La giunta rappresenta il consiglio nelle cerimonie ufficiali.

Articolo 20 - Responsabilità
1. Per gli amministratori del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il comportamento degli amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della autonomia gestionale ed operativa dei responsabili dei servizi.

Articolo 21 - Divieto di incarichi e consulenze
1. Al Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Articolo 22 - Pubblicità delle spese elettorali
1. Entro cinque giorni dalla presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle candidature alla carica di Sindaco ciascuna formazione deve depositare presso la Segreteria del Comune, in libera visione per il pubblico, una dichiarazione indicante i mezzi finanziari con cui intende fronteggiare le spese per la campagna elettorale.
2. La dichiarazione di spesa deve essere presentata dagli eletti al consiglio comunale e dal candidato Sindaco entro 30 giorni dalla loro proclamazione; gli stessi devono presentare alla Segreteria del Comune il rendiconto.
3. La verifica della regolarità e della attendibilità delle spese elettorali è demandata ad una speciale commissione presieduta dall’organismo di revisione.
4. La copia del rendiconto e la relazione della Commissione speciale sono affisse all'Albo pretorio per la durata di trenta giorni.
5. Ove la Commissione ravvisi irregolarità è tenuta ad informare le autorità competenti.

SEZIONE III
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Articolo 23 - La partecipazione dei cittadini
1. La partecipazione dei cittadini si attua attraverso il coinvolgimento dei cittadini, anche di etnie diverse, nelle decisioni sui temi di interesse generale, nelle forme previste dai successivi articoli o da apposito regolamento.

Articolo 24 - Rapporti con le associazioni
1. Il Comune valorizza le libere forme associative, impegnandosi a:
a) favorire e sostenere l'associazionismo locale;
b) garantire la presenza di rappresentanti delle associazioni negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune;
c) mettere a disposizione delle associazioni aventi sede nel territorio comunale le strutture e i beni strumentali occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni;
2. Ai fini di cui ai commi precedenti, il Comune istituisce un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli enti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni presenti e operanti nel territorio.

Articolo 25 - Organismi di partecipazione dei cittadini
1. Il Comune promuove la costituzione di un organismo di partecipazione.
2. Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento di tale organismo, nel rispetto del principio della autogestione organizzativa.
3. L'organismo di partecipazione ha il diritto di assumere informazioni sullo stato degli atti, di intervenire nei procedimenti, di fornire autonomamente proposte, ed esprimere rilievi tendenti a dare efficienza ed efficacia all’azione amministrativa.
4. Il Comune può istituire altresì una o più consulte nei settori dell'economia, del lavoro, dell'ambiente,
5. Il Comune assicura agli organismi di partecipazione la sede e i beni strumentali necessari per l'esercizio della loro attività.

Articolo 26 – Consiglio comunale dei ragazzi
1. Il Comune promuove la costituzione di un consiglio comunale dei ragazzi.
2. l'organizzazione ed il funzionamento di tale organismo è disciplinato con apposito regolamento.

Articolo 27 - Referendum
1. Il consiglio comunale delibera, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 degli elettori, l'indizione di referendum, anche limitati ad una parte determinata del corpo elettorale, indicando il quesito referendario in maniera chiara ed univoca.
2. Sono esclusi dal referendum i bilanci, le entrate tributarie, i piani urbanistici generali, gli atti di esecuzione di norme legislative.
3. La raccolta delle firme per la richiesta di referendum è effettuata su moduli forniti dal Comune e vidimati dal Sindaco, sui quali è indicato il quesito e il nome dei cittadini promotori.
4. I referendum vengono effettuati non più di una volta all'anno, nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno, purché per quel periodo non coincidano operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali. La data di svolgimento è fissata con provvedimento del Sindaco.
5. Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali si applicano le norme per l'elezione del consiglio comunale.
6. Presso l'ufficio elettorale è costituito l'ufficio per il referendum, composto da tre garanti, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal consiglio comunale unitamente a tre supplenti, i quali esercitano le funzioni in caso di impedimento dei titolari.
7. L'ufficio per il referendum, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dalle sezioni, procede, in pubblica adunanza, all'esame e alla decisione dei reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, al riesame dei voti contestati, all'accertamento del numero complessivo degli elettori e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum. L'ufficio per il referendum conclude le operazioni con la proclamazione del risultato.
8. La proposta referendaria è approvata se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno degli elettori e se ha conseguito il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
9. Entro 60 gg. dalla proclamazione del risultato l’organo competente adotta i conseguenti provvedimenti.

Articolo 28 - Consultazione della popolazione
1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini, garantendo la libertà di espressione del voto.
2. Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva pertinenza locale di interesse generale, quali la pianificazione urbanistica, la costruzione di infrastrutture di particolare rilievo, l’istituzione di servizi sociali, la difesa del suolo, la tutela dell’ambiente, la viabilità, i trasporti, i pubblici servizi.
3. Le procedure e le modalità della consultazione sono quelle indicate nell’articolo precedente, in quanto applicabili.

Articolo 29 - Iniziativa dei singoli cittadini
1. Uno o più cittadini, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di quarantacinque giorni dal loro ricevimento.
2. Il Sindaco, in ragione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno delcompetente organo comunale.

Articolo 30 - Diritti d'accesso e di informazione dei cittadini
1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui l’ente è in possesso; il regolamento disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

Articolo 31 - Partecipazione al procedimento
1. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, l'avvio del procedimento è comunicato entro cinque giorni, con le modalità previste dall'articolo 8 della legge 241/1990, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.
2. I soggetti interessati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento o di estrarne copia nei termini di legge e regolamentari. Hanno altresì diritto di presentare memorie scritte e documenti, che il soggetto competente ad emanare il provvedimento ha l'obbligo di valutare, ove pertinenti.
3. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, il soggetto procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi nella forma scritta con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
4. Il recesso del Comune dall’accordo di cui al comma precedente può avvenire solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, comunicati in via preventiva all’interessato, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Articolo 32 - Servizio per le relazioni con il pubblico
1. Per le finalità delle leggi 7 agosto 1990 n. 241 e 7 giugno 2000 n. 150 è istituito l’ufficio per le relazioni con il pubblico.
2. L'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio può disciplinarsi mediante apposito regolamento.

Articolo 33 - Integrazione sociale
1. Il Comune realizza, con risorse proprie o derivate, interventi per l'assistenza e l'integrazione sociale dei portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvalendosi delle organizzazioni di volontariato e dei servizi civili sostitutivi degli obblighi di leva.
2. Per il coordinamento delle iniziative e degli interventi adotta il metodo della consultazione con l'organismo di partecipazione e istituisce un servizio di segreteria.

SEZIONE IV
DIFENSORE CIVICO

Articolo 34 - Il difensore civico
1. Il Comune può istituire l'ufficio del difensore civico per garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione.
2. Il difensore civico segnala alle autorità competenti, di propria iniziativa o ad istanza di cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Il difensore civico esercita altresì il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della giunta, D.Lgs. n.267/2000.
4. L'ufficio del difensore civico può essere esercitato in forma associata con altri comuni, previa adozione di apposita convenzione.
5. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, a scrutinio segreto, tra i cittadini residenti nel Comune, o in uno dei comuni associati, che, per esperienze acquisite nell’esercizio di cariche elettive presso le Amministrazioni pubbliche o nello svolgimento dell’attività professionale, offrano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità ed obiettività di giudizio. L’elezione avviene a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
6. Le candidature all'ufficio di difensore civico possono essere proposte dall'organismo di partecipazione e da singoli cittadini. All'ammissione delle candidature, provvede la giunta, sulla base dei requisiti da fissarsi mediante regolamento
7. Sono incompatibili con la carica di difensore civico il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al quarto grado del Sindaco, degli assessori e dei Consiglieri.
8. Il difensore civico resta in carica 3 anni, può essere revocato e può essere rieletto per una sola volta.
9. La struttura dell’Ufficio, le funzioni, i diritti e le prerogative del difensore civico sono da disciplinarsi mediante apposito regolamento.

SEZIONE V
FINANZA E CONTABILITÀ

Articolo 35 - Finanza locale
1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 36 - Pubblicizzazione dei dati di bilancio
1. Il consiglio delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il 30 giugno dell'anno successivo il conto consuntivo.
2. Il servizio finanziario del comune, per assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici dei due documenti contabili e dei loro allegati, mette a disposizione di chi ne faccia richiesta, senza costi, una scheda sintetica del bilancio e del rendiconto.

Articolo 37 - Regolamento di contabilità e dei contratti
1. Il consiglio comunale approva il regolamento di contabilità e quello dei contratti, con criteri di trasparenza e di semplificazione delle procedure.
2. Con il regolamento dei contratti disciplina in particolare gli appalti, le forniture e i servizi al di sotto della soglia comunitaria.

Articolo 38 - Il collegio dei revisori dei conti
1. Il consiglio comunale elegge l’organo di revisione dei conti come previsto ai sensi dell’art.234 D.Lgs. n. 267/2000.
2. L’organo di revisione è insediato dal Sindaco previa dichiarazione di ciascun componente di non aver accettato analogo incarico in più di tre Comuni.
3. L’organo di revisione dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
4. L’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
5. L’organo di revisione dei conti assiste alle sedute della giunta comunale quando ne faccia espressa richiesta al Sindaco, in occasione dell’esame di provvedimenti generali attinenti alla gestione economicofinanziaria.
6. L’organo di revisione, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con l'organo consiliare partecipando alle sedute, con diritto di parola;
b) esprime pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;
d) relaziona sulla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della proposta approvata dalla giunta;
e) riferisce all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
f) effettua verifiche di cassa.
7. Per consentire la partecipazione alle sedute consiliari all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.
8. L'organo di revisione è dotato dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, mediante assegnazione di un ufficio presso la sede comunale e apposito stanziamento annuale di bilancio.

SEZIONE VI
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 39 - Organizzazione degli uffici e del personale
1. L’ordinamento degli uffici e dei servizi si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici. L’ordinamento è informato altresì a rapporti di collaborazione e interdipendenza tra organi politici e gestionali, nel rispetto delle reciproche competenze.
2. L’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la dotazione del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi e la struttura organizzativa.
3. Per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo la giunta istituisce un ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco, del quale possono far parte dipendenti dell'ente, o collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato, purché il Comune non abbia dichiarato il dissesto e non versi in situazioni strutturalmente deficitarie.
4. Il Sindaco e la giunta possono istituire uffici speciali temporanei, allo scopo di coordinare progetti ed iniziative di particolare valenza.
5. La composizione, le modalità di funzionamento e i compiti da attribuire agli uffici indicati al comma precedente, sono disciplinati con norme regolamentari.
6. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Articolo 40 - Segretario comunale
1. Il Comune ha un segretario comunale titolare, nominato dal Sindaco, scelto tra gli iscritti all’albo di D.Lgs. n.267/2000. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.
2. Il Segretario cessa automaticamente dalla carica allo scadere del mandato del Sindaco e continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.
3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d’ufficio. La deliberazione di revoca deve indicare dettagliatamente circostanze e motivi della violazione. Al segretario comunale è consentito di controdedurre in un congruo termine, passato infruttuosamente il quale, si intende revocato. In caso di presentazione di memoria di replica, occorrerà procedere ad una nuova deliberazione che tenga conto delle deduzioni addotte, seguita poi dal provvedimento sindacale.
4. Gli organi istituzionali e burocratici possono chiedere al segretario la consulenza giuridicoamministrativa, in relazione alla complessità di una determinata proposta deliberativa o determinazione, sotto forma di visto di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, o di sintetica consulenza scritta.
5. Al segretario comunale possono essere conferite le funzioni di direttore generale con provvedimento sindacale, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. In tal caso, le funzioni di segretario comunale e di direttore generale si considerano autonome ed indipendenti e a tale principio si conforma il provvedimento di revoca di una o di entrambe le funzioni.

Articolo 41 - Vice Segretario
1. Il segretario comunale può essere coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni dal vice segretario.
2. Le funzioni di vice segretario comunale possono essere attribuite dal sindaco ad uno dei responsabili di settore, in possesso dei requisiti per la nomina a segretario comunale, mediante incarico temporaneo.
3. Il vice segretario sostituisce direttamente il segretario in caso di assenza o impedimento. Nell'esercizio della funzione vicaria, il vice segretario compie tutti gli atti riservati al Segretario, attenendosi alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario.

Articolo 42 - Il direttore generale
1. Ove il Comune intenda avvalersi della figura del direttore generale, stipula apposita convenzione con altro/i Comune/i le cui popolazioni assommate a quella del Comune raggiungano i 15.000 abitanti.
2. La deliberazione di convenzione è adottata dal consiglio comunale e contiene l’indicazione della ripartizione degli oneri tra i Comuni partecipanti, compreso il trattamento economico al quale il contratto si dovrà conformare. Nella convenzione è altresì indicato il Comune capofila che adotterà la deliberazione, l’atto
3. Può essere nominato direttore generale chi abbia i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) possesso del diploma di laurea;
c) esperienza quinquennale in qualifica dirigenziale o nell’area direttiva presso pubbliche amministrazioni o enti di diritto pubblico o come quadro in aziende pubbliche e private, ovvero cinque anni di comprovato esercizio professionale con relativa iscrizione all'albo ove necessario.
4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
5. Il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni convenzionati.
6. Ove non venga stipulata la convenzione, le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al segretario, a termini dell’articolo 108, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000

Articolo 43 - Rappresentanza e difesa in giudizio
1. La rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio, compete al Sindaco.

Articolo 44 - Controlli interni
1. A termini dell’articolo 147 del D.Lgs. n.267/2000, è istituito il controllo interno per il monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati.
2. Il controllo è attuato mediante strumenti e metodi atti a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, verificare l’efficacia, efficienza ed amministrativa e ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale, valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
3. Il documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi è costituito da una direttiva annuale approvata dalla giunta, sulla base delle linee programmatiche presentate dal Sindaco al consiglio, dei loro periodici adeguamenti, oltreché della relazione previsionale e programmatica approvata dal consiglio unitamente al bilancio di previsione. La direttiva identifica i principali risultati da realizzare, per centri di responsabilità e per funzioni-obiettivo, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto dei servizi di controllo interno, definisce altresì i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e 4. L’organizzazione del sistema di controlli interni può demandarsi ad apposito regolamento.

SEZIONE VII
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 45 - Conferenza dei servizi
1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice una conferenza dei servizi.
2. La conferenza è sempre indetta quando l'amministrazione comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro 15 gg. dall’inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata e non abbia notificato all’amministrazione procedente, entro il termine di 30 gg. dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi.
4. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 14 - quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 46 - Concessione dei vantaggi economici
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte del consiglio comunale, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi.
2. L'effettiva osservanza di detti criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.

Articolo 47 - Pubblicazione ed esecutività
1. Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni, e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
4. Le determinazioni diventano esecutive il giorno stesso della loro pubblicazione all’albo.

Articolo 48 - Forme particolari di pubblicazione
1. L'Amministrazione comunale provvede alla pubblicazione dei regolamenti, delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.

Articolo 49 - Sanzioni amministrative
1. Compete al Comune la determinazione delle sanzioni per la violazione delle ordinanze e delle norme fissate nei regolamenti comunali, con l’osservanza dei limiti minimi e massimi previsti dall’art.10 della L. 689/81.
2. Tale determinazione viene effettuata mediante provvedimenti comunali, in relazione alle materie dagli stessi disciplinate.
3. Per tutte le sanzioni previste si applicano i principi e le procedure della legge 689/81.
4. Spettano al Comune i proventi delle sanzioni riscosse.

SEZIONE VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 51 - Modifiche allo Statuto
1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Articolo 52 - Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Dopo l'espletamento del controllo da parte dell’organo regionale, lo Statuto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.