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lo Statuto
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 7 Gennaio 2002
SEZIONE
I
PRINCIPI E FUNZIONI
Articolo 1 - Principi
1. Il Comune di Canale Monterano, nell’ambito
della sua autonomia statutaria, normativa,
organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria, è impegnato
a promuovere lo sviluppo sociale ed
economico della comunità che rappresenta, e in particolare a:
a) superare
gli squilibri sociali, garantire i diritti dei soggetti svantaggiati, riconoscere
il ruolo sociale
delle donne, sostenere le libere forme associative;
b) incentivare i settori
produttivi;
c) tutelare e recuperare l’ambiente e il patrimonio storico/culturale;
d)
favorire la partecipazione, garantire la trasparenza e l'accesso ai documenti
amministrativi, alle
strutture ed ai servizi dell’ente;
e) promuovere ed incentivare il turismo;
f) favorire l’assistenza e
l’integrazione sociale delle persone
portatrici di handicap.
Articolo 2 - Funzioni
1. Il Comune di Canale Monterano svolge
funzioni amministrative proprie e funzioni attribuite e
delegate dallo Stato e dalla Regione, nei limiti stabiliti nella Costituzione
e secondo i principi della legge e del
presente Statuto.
2. Per l'esercizio di funzioni proprie e delegate in ambiti
territoriali sovracomunali, attua forme di
cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3. Concorre alla determinazione
degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della
Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione
ed attuazione.
4. E’ impegnato, anche attraverso l'adesione ad organismi
nazionali ed internazionali, alla costruzione
della Federazione Europea nella democrazia e nella pace.
5. Svolge le sue
funzioni anche attraverso le attività che possono
essere esercitate dalla autonoma
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Articolo 3 - Territorio, stemma e gonfalone
1. Il territorio comunale si estende per Kmq.36,89 ed è delimitato,
da nord in senso orario, come segue: Oriolo Romano, Manziana, Tolfa, Blera
e Vejano.
2. Il territorio comunale è diviso in 6 contrade così denominate:
Carraiola, Casenove, Castagno, Centro, Montevirginio e Stigliano.
3. La foggia dello stemma e del gonfalone è la seguente:
a) stemma: uno scudo sannitico sovrastato da una corona municipale e incorniciato
da due rami di quercia e di alloro. All’interno dello scudo sono raffigurati
tre colli su sfondo azzurro su cui si ergono tre spighe di grano d’oro.
Lo stemma fu approvato con DPCM del 3 maggio 1949. Le caratteristiche dello
stemma sono riportate nei sigilli comunali.
b) gonfalone: il gonfalone è depositato presso la casa comunale. Realizzato
su uno sfondo per metà giallo e metà blu; in esso è rappresentato
lo stemma comunale come sopra descritto
4. Il loro uso può disciplinarsi mediante apposito regolamento.
Articolo
4 - Albo pretorio
1. La giunta comunale destina un apposito spazio ad "Albo Pretorio" per
la pubblicazione degli atti e la pubblicità legale e stabilisce le
modalità di affissione degli
atti garantendo la loro lettura integrale e la facilità di accesso.
Articolo 5 - Pari opportunità
1. Negli organi collegiali del Comune (consiglio, giunta, Commissioni, Comitati,
Consulte, ecc.) e
negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune è garantita
la presenza di entrambi i sessi.
SEZIONE II
ORGANI DEL COMUNE
Articolo 6 - Organi politici
1. Sono organi politici del Comune: il consiglio, la giunta e il Sindaco.
Articolo
7 - Il consiglio comunale. Composizione
1. Il consiglio comunale è organo collegiale di indirizzo e controllo
eletto contestualmente all’elezione del Sindaco, secondo le disposizioni
della legge.
2. E’ composto dal Sindaco e dal numero di consiglieri stabilito dall’art.
37 D.Lgs. n.267/2000 e dura in carica per un periodo di cinque anni.
3. Alla scadenza del mandato, rimane in carica sino all'elezione del nuovo
consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei
comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Articolo
8 - Funzionamento del consiglio
1. L'attività del consiglio e delle commissioni consiliari è disciplinata
dal regolamento
2. La prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco
fino all’elezione del presidente del consiglio. Il consiglio è convocato,
presieduto e diretto dal presidente del consiglio, al quale sono attribuiti
altresì i poteri di direzione di ogni altra attività del
consiglio. Il presidente del consiglio è eletto nel suo seno a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati nella prima seduta del consiglio successiva
alle elezioni, dopo la convalida degli eletti, o in altra seduta successiva.
Le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere
anziano.
3. Quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, il consiglio è convocato,
in un termine non superiore a venti giorni, con all'ordine del giorno le
questioni richieste, rientranti nelle competenze del consiglio. I richiedenti
allegano alla richiesta il testo della proposta di deliberazione o della
mozione da discutere.
4. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal
regolamento.
5. Il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con
criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni,
la formazione, la pubblicità dei
lavori, la costituzione di commissioni speciali di indagine.
7. Nel dibattito consiliare è assicurato alle opposizioni un tempo
complessivo necessario per lo svolgimento dei propri interventi. In tutti
gli organismi di promanazione consiliare e in ogni altra attività del
consiglio è garantita
la presenza delle minoranze, alle quali spetta la presidenza delle Commissioni
consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia.
Articolo 9 - Sessioni
del consiglio
1. Le sessioni consiliari sono urgenti, quando la deliberazione è ritenuta
indifferibile.
2. Le modalità e i termini di convocazione sono definiti dal regolamento.
Articolo
10 - Competenze del consiglio
1. Al consiglio comunale spettano le attribuzioni e competenze di cui all'art.42
del D.Lgs. n.267/2000, nonché quelle previste dalle leggi statali
e regionali, e tutte quelle specificate nel regolamento.
Articolo 11 - Linee
programmatiche
1. Entro 15 giorni dalla prima seduta del consiglio, il Sindaco, acquisito
il parere della giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative
alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.
2. Il consiglio comunale è chiamato, in sede di discussione, a definire
le linee relativamente all’attività di propria competenza.
3. Il documento, dopo la discussione, è sottoposto all’approvazione
del consiglio, il quale si esprime con voto palese a maggioranza semplice.
4. Con periodicità quadrimestrale il consiglio partecipa alla verifica
ed all’adeguamento delle linee programmatiche.
Articolo 12 - Partecipazione
dei Consiglieri
1. All’inizio del mandato ogni consigliere è tenuto a comunicare,
secondo le modalità stabilite nel regolamento, copia dell'ultima dichiarazione
dei redditi. Analogo adempimento è effettuato
alla fine del mandato.
2. I Consiglieri Comunali percepiscono un gettone di presenza per il tempo
effettivamente utilizzato per l’espletamento del mandato, fermo restando
che l’ammontare
mensile del compenso non può superare in nessun caso la percentuale
di un terzo dell’indennità prevista
per il Sindaco. L’interessato può richiedere, nei casi stabiliti
dal regolamento, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di
funzione.
3. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite
dal regolamento. Ai gruppi consiliari è assicurata, per l'esercizio
delle loro funzioni, la disponibilità di
strutture, spazi e supporti tecnici.
4. Nel caso della mancata partecipazione ai lavori del consiglio, la decadenza
si determina per l’assenza a tre sedute consiliari consecutive o a
10 complessive, salvo che sia stata documentata l’impossibilità a
parteciparvi. Il segretario comunale, d’ufficio
o su istanza di qualsiasi elettore, contesta la circostanza al Consigliere,
il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere
ogni ragione giustificativa. Entro i quindici giorni successivi il consiglio
delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto.
La deliberazione è depositata nella
segreteria e notificata all’interessato entro i cinque giorni successivi.
Articolo
13 - Attività ispettiva, commissione di controllo e commissioni
di indagine
1. I consiglieri possono presentare al Sindaco e alla giunta interrogazioni
e altre istanze di sindacato ispettivo, alle quali il Sindaco o l'assessore
competente sono tenuti a rispondere, entro trenta giorni. Le modalità di
presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal
regolamento.
2. È istituita la commissione avente funzioni di controllo ai sensi
dell’art. 44 D.Lgs. n.267/2000 la cui presidenza è attribuita
alle opposizioni.
3. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire
al proprio interno commissioni d’indagine e conoscitive sull'attività della
Amministrazione o consulte per l’approfondimento di temi di particolare
rilevanza sociale.
4. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni
sono disciplinati dal regolamento.
Articolo 14 - Il Sindaco
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto,
secondo le disposizioni della legge. Il monocratico del Comune e lo rappresenta
ufficialmente.
2. La durata e le limitazioni del mandato sono regolamentate come da art.
51 D.Lgs. n.267/2000.
3. Nell’esercizio esterno delle sue prerogative, indossa a tracolla
la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune,
che costituisce il suo distintivo.
4. Il Sindaco, quale capo dell’Amministrazione:
a) esercita le funzioni locali attribuite dalle leggi,
dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'esecuzione degli atti del
Comune;
b) nomina il Segretario comunale;
c) nomina il Direttore generale, nel caso sia stata approvata
la convenzione di cui all'articolo 108, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 ovvero
ne attribuisce le funzioni al segretario
comunale;
d) nomina i componenti della giunta;
e) convoca e presiede la giunta;
f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce
e definisce gli incarichi di collaborazione esterna; sovrintende al funzionamento
dei servizi e degli uffici;
g) è preposto alla riservatezza degli atti del Comune,
dei quali può vietare
l’esibizione, previa sua temporanea e motivata dichiarazione, conformemente
a quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione può pregiudicare
il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese;
h) coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina
regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale gli
orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici,
nonché, di intesa con il prefetto, gli orari di apertura al pubblico
degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare
l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
i) promuove gli accordi di programma, convoca la conferenza
per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma,
presiede il collegio di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo;
5. Il Sindaco è ufficiale di Governo e in tale veste:
a) svolge i servizi di spettanza statale e, in particolare,
sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed
agli adempimenti in materia elettorale, di leva militare
e di statistica;
b) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali
attribuite o delegate al comune, e, in particolare, alla emanazione degli
atti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di
sanità e di igiene pubblica; allo svolgimento, in materia di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine
pubblico, informandone il prefetto;
c) adotta i provvedimenti contingibili e urgenti;
d) ha competenza in materia di informazione della popolazione
su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo
36 del DPR 6 febbraio 1981, n. 66;
e) è autorità locale di P. S.;
f) è ufficiale di polizia giudiziaria.
Articolo
15 - Nomina e revoca dei rappresentanti
1. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti,
aziende, istituzioni, consorzi e società spetta al Sindaco, sulla
base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, salvo riserva del
Consiglio stesso, nei casi in cui la rappresentanza sia espressione diretta
del Consiglio.
2. Quando le nomine e le designazioni spettano al Consiglio comunale, la
deliberazione è adottata a scrutinio segreto, col metodo del voto
limitato.
3. I rappresentanti del Comune possono essere revocati solo per gravi violazioni
di legge o persistente contrasto rispetto agli indirizzi del Comune. La revoca è disposta
dal Sindaco o dal Consiglio comunale, in ragione della competenza nella nomina.
Quando provvede il Consiglio, è richiesto
il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
Articolo 16
- Vicende della carica del Sindaco
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del
Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Sino
alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo
consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti
di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione
al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con
contestuale nomina di un commissario.
Articolo 17 - Vice Sindaco
1. Il Vice Sindaco, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000,
sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel
caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell’articolo
59 del medesimo decreto legislativo.
Articolo 18 - Giunta comunale
1. La giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da
un numero di assessori non superiore a 4.
2. Il Sindaco, entro 10 giorni dalla sua elezione, nomina gli assessori,
tra cui un Vice Sindaco. Gli assessori possono essere scelti anche tra i
cittadini non facenti parte del consiglio, fino ad un massimo di due, purché in
possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla
carica di consigliere.
3. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti,
i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono
essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
L'eventuale nomina è nulla.
4. I componenti la giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia
e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale
in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
5. Della nomina della giunta, il Sindaco dà comunicazione al consiglio
nella prima seduta successiva alle elezioni.
6. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata
comunicazione al consiglio entro dieci giorni dalla revoca e comunque nella
prima seduta successiva del consiglio comunale. Contestualmente alla revoca
il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.
7. La giunta è convocata, presieduta e diretta dal Sindaco ed opera
attraverso deliberazioni collegiali adottate in sedute segrete.
8. Il funzionamento della giunta è disciplinato dal regolamento.
Articolo 19 - Competenza della giunta
1. La giunta compie gli atti di governo non riservati dalla legge al consiglio
e non rientranti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto,
del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei responsabili
dei Servizi. Inoltre:
a) esprime il proprio parere sulla relazione del Sindaco al consiglio, da
tenere entro 10 giorni dalla prima seduta del consiglio, sulle linee programmatiche
relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato;
b) collabora con il Sindaco nel governo del Comune e nell'attuazione degli
indirizzi generali del consiglio;
c) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge
attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
d) adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica
del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
2. La giunta può sottoporre, di propria iniziativa, ogni altra deliberazione
dell’ente all'esame dell'organo di controllo ai sensi dell’articolo
127, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000.
3. Nella sua attività la giunta può avvalersi delle commissioni
consiliari.
4. La giunta rappresenta il consiglio nelle cerimonie ufficiali.
Articolo 20 - Responsabilità
1. Per gli amministratori del Comune si osservano le disposizioni vigenti
in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il comportamento degli amministratori, nell’esercizio delle proprie
funzioni, deve essere improntato all’imparzialità e al principio
di buona amministrazione, nel rispetto della autonomia gestionale ed operativa
dei responsabili dei servizi.
Articolo 21 - Divieto di incarichi e consulenze
1. Al Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato
ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti
o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
Articolo 22
- Pubblicità delle spese elettorali
1. Entro cinque giorni dalla presentazione delle liste dei candidati al consiglio
comunale e delle candidature alla carica di Sindaco ciascuna formazione deve
depositare presso la Segreteria del Comune, in libera visione per il pubblico,
una dichiarazione indicante i mezzi finanziari con cui intende fronteggiare
le spese per la campagna elettorale.
2. La dichiarazione di spesa deve essere presentata dagli eletti al consiglio
comunale e dal candidato Sindaco entro 30 giorni dalla loro proclamazione;
gli stessi devono presentare alla Segreteria del Comune il rendiconto.
3. La verifica della regolarità e della attendibilità delle
spese elettorali è demandata ad una speciale commissione presieduta
dall’organismo di revisione.
4. La copia del rendiconto e la relazione della Commissione speciale sono
affisse all'Albo pretorio per la durata di trenta giorni.
5. Ove la Commissione ravvisi irregolarità è tenuta ad informare
le autorità competenti.
SEZIONE III
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Articolo 23 - La partecipazione dei cittadini
1. La partecipazione dei cittadini si attua attraverso il coinvolgimento
dei cittadini, anche di etnie diverse, nelle decisioni sui temi di interesse
generale, nelle forme previste dai successivi articoli o da apposito
regolamento.
Articolo 24 - Rapporti con le associazioni
1. Il Comune valorizza le libere forme associative, impegnandosi a:
a) favorire e sostenere l'associazionismo locale;
b) garantire la presenza di rappresentanti delle associazioni
negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune;
c) mettere a disposizione delle associazioni aventi sede
nel territorio comunale le strutture e i beni strumentali occorrenti per l'organizzazione
di iniziative e manifestazioni;
2. Ai fini di cui ai commi precedenti, il Comune istituisce un albo ove vengono
iscritti, a domanda, gli enti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni
presenti e operanti nel territorio.
Articolo 25 - Organismi di partecipazione
dei cittadini
1. Il Comune promuove la costituzione di un organismo di partecipazione.
2. Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento di tale
organismo, nel rispetto del principio della autogestione organizzativa.
3.
L'organismo di partecipazione ha il diritto di assumere informazioni sullo
stato degli atti, di intervenire nei procedimenti, di fornire autonomamente
proposte, ed esprimere rilievi tendenti a dare efficienza ed efficacia all’azione
amministrativa.
4. Il Comune può istituire altresì una o più consulte
nei settori dell'economia, del lavoro, dell'ambiente,
5. Il Comune assicura agli organismi di partecipazione la sede e i beni strumentali
necessari per l'esercizio della loro attività.
Articolo 26 – Consiglio
comunale dei ragazzi
1. Il Comune promuove la costituzione di un consiglio comunale dei ragazzi.
2. l'organizzazione ed il funzionamento di tale organismo è disciplinato
con apposito regolamento.
Articolo 27 - Referendum
1. Il consiglio comunale delibera, di propria iniziativa o su richiesta di
almeno 1/3 degli elettori, l'indizione di referendum, anche limitati ad una
parte determinata del corpo elettorale, indicando il quesito referendario
in maniera chiara ed univoca.
2. Sono esclusi dal referendum i bilanci, le entrate tributarie, i piani
urbanistici generali, gli atti di esecuzione di norme legislative.
3. La raccolta delle firme per la richiesta di referendum è effettuata
su moduli forniti dal Comune e vidimati dal Sindaco, sui quali è indicato
il quesito e il nome dei cittadini promotori.
4. I referendum vengono effettuati non più di una volta all'anno,
nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno, purché per
quel periodo non coincidano operazioni elettorali provinciali, comunali o
circoscrizionali. La data di svolgimento è fissata con provvedimento
del Sindaco.
5. Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali si applicano le
norme per l'elezione del consiglio comunale.
6. Presso l'ufficio elettorale è costituito l'ufficio per il referendum,
composto da tre garanti, di cui uno con funzioni di presidente, nominati
dal consiglio comunale unitamente a tre supplenti, i quali esercitano le
funzioni in caso di impedimento dei titolari.
7. L'ufficio per il referendum, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi
dalle sezioni, procede, in pubblica adunanza, all'esame e alla decisione
dei reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, al riesame dei
voti contestati, all'accertamento del numero complessivo degli elettori e
dei votanti, e quindi alla somma dei voti validi, di quelli favorevoli e
di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum. L'ufficio per il
referendum conclude le operazioni con la proclamazione del risultato.
8. La proposta referendaria è approvata se alla votazione ha partecipato
almeno la metà più uno degli elettori e se ha conseguito il
voto favorevole della maggioranza dei votanti.
9. Entro 60 gg. dalla proclamazione del risultato l’organo competente
adotta i conseguenti provvedimenti.
Articolo 28 - Consultazione della popolazione
1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini, garantendo la libertà di
espressione del voto.
2. Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva pertinenza locale
di interesse generale, quali la pianificazione urbanistica, la costruzione
di infrastrutture di particolare rilievo, l’istituzione di servizi
sociali, la difesa del suolo, la tutela dell’ambiente, la viabilità,
i trasporti, i pubblici servizi.
3. Le procedure e le modalità della consultazione sono quelle indicate
nell’articolo precedente, in quanto applicabili.
Articolo 29 - Iniziativa
dei singoli cittadini
1. Uno o più cittadini, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni
o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi
collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di quarantacinque
giorni dal loro ricevimento.
2. Il Sindaco, in ragione della loro rilevanza,
può inserire le questioni
sollevate all'ordine del giorno delcompetente organo comunale.
Articolo 30
- Diritti d'accesso e di informazione dei cittadini
1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione
di quelli la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza
delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini,
singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e
alle informazioni di cui l’ente è in possesso;
il regolamento disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei
soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi,
i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare
ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine
di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
Articolo
31 - Partecipazione al procedimento
1. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni
giuridiche soggettive, l'avvio del procedimento è comunicato entro
cinque giorni, con le modalità previste
dall'articolo 8 della legge 241/1990, ai soggetti nei confronti dei quali
il provvedimento è destinato
a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.
2. I soggetti interessati hanno diritto di prendere visione degli atti del
procedimento o di estrarne copia nei termini di legge e regolamentari. Hanno
altresì diritto di presentare
memorie scritte e documenti, che il soggetto competente ad emanare il provvedimento
ha l'obbligo di valutare, ove pertinenti.
3. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, il soggetto procedente
può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni
caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi nella forma scritta
con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del
provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione
di questo.
4. Il recesso del Comune dall’accordo di cui al comma precedente può avvenire
solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, comunicati in via preventiva
all’interessato,
salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione
agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
Articolo 32 -
Servizio per le relazioni con il pubblico
1. Per le finalità delle leggi 7 agosto 1990 n. 241 e 7 giugno 2000
n. 150 è istituito l’ufficio per le relazioni con il pubblico.
2. L'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio può disciplinarsi
mediante apposito regolamento.
Articolo 33 - Integrazione sociale
1. Il Comune realizza, con risorse proprie o derivate, interventi per l'assistenza
e l'integrazione sociale dei portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 104, avvalendosi delle organizzazioni di volontariato e dei
servizi civili sostitutivi degli obblighi di leva.
2. Per il coordinamento delle iniziative e degli interventi adotta il metodo
della consultazione con l'organismo di partecipazione e istituisce un servizio
di segreteria.
SEZIONE IV
DIFENSORE CIVICO
Articolo 34 - Il difensore civico
1. Il Comune può istituire l'ufficio del difensore civico per garantire
l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione.
2. Il difensore civico segnala alle autorità competenti, di propria
iniziativa o ad istanza di cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni,
le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Il difensore civico esercita altresì il controllo preventivo di
legittimità sulle deliberazioni della giunta, D.Lgs. n.267/2000.
4. L'ufficio del difensore civico può essere esercitato in forma associata
con altri comuni, previa adozione di apposita convenzione.
5. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, a scrutinio
segreto, tra i cittadini residenti nel Comune, o in uno dei comuni associati,
che, per esperienze acquisite nell’esercizio
di cariche elettive presso le Amministrazioni pubbliche o nello svolgimento
dell’attività professionale,
offrano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità ed
obiettività di giudizio.
L’elezione avviene a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
6. Le candidature all'ufficio di difensore civico possono essere proposte
dall'organismo di partecipazione e da singoli cittadini. All'ammissione delle
candidature, provvede la giunta, sulla base dei requisiti da fissarsi mediante
regolamento
7. Sono incompatibili con la carica di difensore civico il coniuge, gli ascendenti,
i discendenti, i parenti ed affini fino al quarto grado del Sindaco, degli
assessori e dei Consiglieri.
8. Il difensore civico resta in carica 3 anni, può essere revocato
e può essere rieletto per una sola volta.
9. La struttura dell’Ufficio, le funzioni, i diritti e le prerogative
del difensore civico sono da disciplinarsi mediante apposito regolamento.
SEZIONE
V
FINANZA E CONTABILITÀ
Articolo 35 - Finanza locale
1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie
e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo
delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.
Articolo
36 - Pubblicizzazione dei dati di bilancio
1. Il consiglio delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per
l'anno successivo ed entro il 30 giugno dell'anno successivo il conto consuntivo.
2. Il servizio finanziario del comune, per assicurare ai cittadini ed agli
organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici
dei due documenti contabili e dei loro allegati, mette a disposizione di
chi ne faccia richiesta, senza costi, una scheda sintetica del bilancio e
del
rendiconto.
Articolo 37 - Regolamento di contabilità e dei contratti
1. Il consiglio comunale approva il regolamento di contabilità e quello
dei contratti, con criteri di trasparenza e di semplificazione delle procedure.
2. Con il regolamento dei contratti disciplina in particolare gli appalti,
le forniture e i servizi al di sotto della soglia comunitaria.
Articolo 38
- Il collegio dei revisori dei conti
1. Il consiglio comunale elegge l’organo di revisione dei conti come
previsto ai sensi dell’art.234 D.Lgs. n. 267/2000.
2. L’organo di revisione è insediato dal Sindaco previa dichiarazione
di ciascun componente di non aver accettato analogo incarico in più di
tre Comuni.
3. L’organo di revisione dura in carica tre anni, non è revocabile,
salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
4. L’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti
del Comune.
5. L’organo di revisione dei conti assiste alle sedute della giunta
comunale quando ne faccia espressa richiesta al Sindaco, in occasione dell’esame
di provvedimenti generali attinenti alla gestione economicofinanziaria.
6. L’organo di revisione, in conformità alle disposizioni del
regolamento, svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con l'organo consiliare partecipando alle sedute, con diritto
di parola;
b) esprime pareri obbligatori sulla proposta di bilancio
di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria
ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate,
all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale,
all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli
adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;
d) relaziona sulla proposta di deliberazione consiliare
del conto consuntivo e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto
dal regolamento di contabilità e
comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della proposta
approvata dalla giunta;
e) riferisce all'organo consiliare su gravi irregolarità di
gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove
si configurino ipotesi di responsabilità;
f) effettua verifiche di cassa.
7. Per consentire la partecipazione alle sedute consiliari all'organo di
revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo
di revisione sono trasmessi da parte del responsabile del servizio finanziario
le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere
di impegni di spesa.
8. L'organo di revisione è dotato dei mezzi necessari per lo svolgimento
dei propri compiti, mediante assegnazione di un ufficio presso la sede comunale
e apposito stanziamento annuale di bilancio.
SEZIONE VI
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Articolo 39 - Organizzazione degli
uffici e del personale
1. L’ordinamento degli uffici e dei servizi si uniforma al principio
per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi
mentre la gestione amministrativa è attribuita
agli organi burocratici. L’ordinamento è informato altresì a
rapporti di collaborazione e interdipendenza tra organi politici e gestionali,
nel rispetto delle reciproche competenze.
2. L’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la dotazione
del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi e la struttura
organizzativa.
3. Per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo la giunta
istituisce un ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco, del quale
possono far parte dipendenti dell'ente, o collaboratori esterni assunti con
contratto a tempo determinato, purché il Comune non abbia dichiarato
il dissesto e non versi in situazioni strutturalmente deficitarie.
4. Il Sindaco e la giunta possono istituire uffici speciali temporanei, allo
scopo di coordinare progetti ed iniziative di particolare valenza.
5. La composizione, le modalità di funzionamento e i compiti da attribuire
agli uffici indicati al comma precedente, sono disciplinati con norme regolamentari.
6. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di
qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante
contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con
deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti
dalla qualifica da ricoprire.
Articolo 40 - Segretario comunale
1. Il Comune ha un segretario comunale titolare, nominato dal Sindaco, scelto
tra gli iscritti all’albo di D.Lgs. n.267/2000. La nomina ha durata
corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.
2. Il Segretario cessa automaticamente dalla carica allo scadere del mandato
del Sindaco e continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione
del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.
3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del
Sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d’ufficio.
La deliberazione di revoca deve indicare dettagliatamente circostanze e motivi
della violazione. Al segretario comunale è consentito
di controdedurre in un congruo termine, passato infruttuosamente il quale,
si intende revocato. In caso di presentazione di memoria di replica, occorrerà procedere
ad una nuova deliberazione che tenga conto delle deduzioni addotte, seguita
poi dal provvedimento sindacale.
4. Gli organi istituzionali e burocratici possono chiedere al segretario
la consulenza giuridicoamministrativa, in relazione alla complessità di
una determinata proposta deliberativa o determinazione, sotto forma di visto
di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti,
o di sintetica consulenza scritta.
5. Al segretario comunale possono essere conferite le funzioni di direttore
generale con provvedimento sindacale, ai sensi dell'articolo 108, comma 4,
del D.Lgs. n.267/2000. In tal caso, le funzioni di segretario comunale e
di direttore generale si considerano autonome ed indipendenti e a tale principio
si conforma il provvedimento di revoca di una o di entrambe le funzioni.
Articolo
41 - Vice Segretario
1. Il segretario comunale può essere coadiuvato nell’esercizio
delle sue funzioni dal vice segretario.
2. Le funzioni di vice segretario comunale possono essere attribuite dal
sindaco ad uno dei responsabili di settore, in possesso dei requisiti per
la nomina a segretario comunale, mediante incarico temporaneo.
3. Il vice segretario sostituisce direttamente il segretario in caso di assenza
o impedimento. Nell'esercizio della funzione vicaria, il vice segretario
compie tutti gli atti riservati al Segretario, attenendosi alle direttive
impartite dal Sindaco e dal Segretario.
Articolo 42 - Il direttore generale
1. Ove il Comune intenda avvalersi della figura del direttore generale, stipula
apposita convenzione con altro/i Comune/i le cui popolazioni assommate a
quella del Comune raggiungano i 15.000 abitanti.
2. La deliberazione di convenzione è adottata dal consiglio comunale
e contiene l’indicazione della ripartizione degli oneri tra i Comuni
partecipanti, compreso il trattamento economico al quale il contratto si
dovrà conformare.
Nella convenzione è altresì indicato
il Comune capofila che adotterà la deliberazione, l’atto
3. Può essere nominato direttore generale chi abbia i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) possesso del diploma di laurea;
c) esperienza quinquennale in qualifica dirigenziale o
nell’area direttiva
presso pubbliche amministrazioni o enti di diritto pubblico o come quadro
in aziende pubbliche e private, ovvero cinque anni di comprovato esercizio
professionale con relativa iscrizione all'albo ove necessario.
4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del
Sindaco.
5. Il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata
o unitaria dei servizi tra i comuni convenzionati.
6. Ove non venga stipulata la convenzione, le funzioni di direttore generale
possono essere conferite dal Sindaco al segretario, a termini dell’articolo
108, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000
Articolo 43 - Rappresentanza e difesa
in giudizio
1. La rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio, compete al
Sindaco.
Articolo 44 - Controlli interni
1. A termini dell’articolo 147 del D.Lgs. n.267/2000, è istituito
il controllo interno per il monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti
e dei risultati.
2. Il controllo è attuato mediante strumenti e metodi atti a garantire
la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, verificare l’efficacia,
efficienza ed amministrativa e ottimizzare il rapporto tra costi e risultati,
valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale, valutare
l’adeguatezza delle scelte compiute in sede
di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell’indirizzo
politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
3. Il documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi è costituito
da una direttiva annuale approvata dalla giunta, sulla base delle linee programmatiche
presentate dal Sindaco al consiglio, dei loro periodici adeguamenti, oltreché della
relazione previsionale e programmatica approvata dal consiglio unitamente
al bilancio di previsione. La direttiva identifica i principali risultati
da realizzare, per centri di responsabilità e per funzioni-obiettivo,
e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento,
eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La direttiva,
avvalendosi del supporto dei servizi di controllo interno, definisce altresì i
meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e 4. L’organizzazione del
sistema di controlli interni può demandarsi
ad apposito regolamento.
SEZIONE VII
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Articolo 45 - Conferenza dei servizi
1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale,
il Sindaco indice una conferenza dei servizi.
2. La conferenza è sempre indetta quando l'amministrazione comunale
debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati
di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro 15 gg. dall’inizio
del procedimento, avendoli formalmente richiesti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante
non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione
rappresentata e non abbia notificato all’amministrazione procedente,
entro il termine di 30 gg. dalla data di ricezione della determinazione di
conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello
stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza
dei servizi.
4. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 14 - quater, comma 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
Articolo 46 - Concessione dei vantaggi economici
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari
e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione
da parte del consiglio comunale, dei criteri e delle modalità cui
l'Amministrazione deve attenersi.
2. L'effettiva osservanza di detti criteri e modalità deve risultare
dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.
Articolo
47 - Pubblicazione ed esecutività
1. Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni, e gli atti
che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'albo
pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di
legge.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano
esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono
essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza
dei componenti.
4. Le determinazioni diventano esecutive il giorno stesso della loro pubblicazione
all’albo.
Articolo 48 - Forme particolari di pubblicazione
1. L'Amministrazione comunale provvede alla pubblicazione dei regolamenti,
delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto sull'organizzazione,
sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel quale si determina
l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la
loro applicazione.
Articolo 49 - Sanzioni amministrative
1. Compete al Comune la determinazione delle sanzioni per la violazione delle
ordinanze e delle norme fissate nei regolamenti comunali, con l’osservanza
dei limiti minimi e massimi previsti dall’art.10 della L. 689/81.
2. Tale determinazione viene effettuata mediante provvedimenti comunali,
in relazione alle materie dagli stessi disciplinate.
3. Per tutte le sanzioni previste si applicano i principi e le procedure
della legge 689/81.
4. Spettano al Comune i proventi delle sanzioni riscosse.
SEZIONE VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 51 - Modifiche allo Statuto
1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal
consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta
in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni
o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Articolo 52 - Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Dopo l'espletamento del controllo da parte dell’organo regionale,
lo Statuto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della regione,
affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, inviato al Ministero
dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione
all'albo pretorio.
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