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Referendum 17 aprile - voto residenti all'estero

referendumNella Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il DPR del 15 febbraio 2016 con il quale è stato convocato, per domenica 17 aprile 2016, un referendum popolare abrogativo che ha la seguente denominazione: "Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per titolo abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento".

Per il referendum in questione, com’è noto, trovano applicazione le modalità di voto per corrispondenza di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, e successive modificazioni.

Con circolare di questa Prefettura n. 5/2016 sono state fornite indicazioni in ordine alle modalità di opzione degli elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei loro familiari conviventi che intendano avvalersi della modalità di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, ai sensi dell’art. 4-bis della legge n. 459 del 2001; al fine di facilitare, comunque, la presentazione delle opzioni da parte dei suddetti elettori temporaneamente all’estero, si pregano i Sigg. ri Sindaci e Commissari di voler sensibilizzare a vista i propri incaricati affinché inseriscano nell’home page del proprio sito un indirizzo di posta elettronica non certificata (da monitorare poi con particolare attenzione), utile ai fini della trasmissione delle domande stesse.

Si richiama, peraltro, la disciplina di un differente diritto di opzione esercitabile, viceversa, dagli elettori residenti all’estero; questi ultimi, che votano per corrispondenza all’estero, come noto, vengono inseriti d’ufficio in elenco elettori ma è fatta salva la loro facoltà di venire a votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, valida per un’unica consultazione.

Il diritto di optare per il voto in Italia degli elettori residenti all’estero, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 459 del 2001, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum – intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione – e cioè entro il prossimo 26 febbraio 2016.

L’opzione dovrà pervenire all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore (mediante consegna a mano, o per invio postale o telematico, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore) entro il termine suddetto. L’opzione può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.

Si ribadisce che eventuali opzioni effettuate in occasione di precedenti consultazioni politiche o referendarie non hanno più effetto.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attua – attraverso i canali diplomatico/consolari – la campagna d’informazione all’estero prevista dalla legge n. 459 del 2001, al fine di portare a conoscenza degli elettori i contenuti della legge medesima e, tra l’altro, i termini e le modalità previsti per la suddetta opzione.

Lo stesso Ministero ha predisposto, a titolo orientativo, un apposito modulo d’opzione – allegato – che gli elettori residenti all’estero potranno utilizzare o prendere come riferimento per formulare l’opzione per l’esercizio del voto in Italia.

In ogni caso, nell’intento di divulgare le suddette informazioni anche sul territorio nazionale, così da renderne edotti i connazionali residenti all’estero che si trovassero temporaneamente in Italia, si pregano i Sigg. ri Sindaci e Commissari di voler dare notizia di quanto sopra, con ogni tempestività, anche attraverso i mezzi locali di informazione.