Potatura di piante e siepi private su aree e strade pubbliche

Stampa

siepiCon l'approssimarsi del periodo di massimo rischio-incendi (15 giugno - 15 settembre 2017) si ricorda ai cittadini che diventa imprescindibile l'obbligo per i proprietari dei terreni e dei fondi incolti di pulire e tagliare la vegetazione secca e non, in modo da limitare i rischi, così come disposto dall'ordinanza n. 21 del 20 aprile 2016.

Si rammenta, inoltre, che il Codice della Strada prevede l'obbligo per i proprietari confinanti con le strade di mantenere le siepi in modo da non costituire pericolo per la sicurezza del transito sia dei pedoni che dei veicoli, oppure restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità.

I cittadini hanno anche l'obbligo di tenere puliti i canali e i fossi per evitare sia inconvenienti di tipo igienico-sanitari che esondazioni sul piano stradale.

Si ricorda che il Nuovo Codice della Strada stabilisce che per confine stradale si intende il "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea".